La responsabilità legale per detenzione del cane

La responsabilità legale per detenzione del cane

Dicembre 13, 2021 Off Di Nicola Cibelli

La detenzione di un animale, nel nostro caso il cane, comporta per legge delle responsabilità, sia nei confronti di quest’ultimo, dovendo garantire il suo benessere, sia nei confronti di terzi se dovesse combinare qualche pasticcio.

In questo spazio cercheremo di sintetizzare in maniera chiara e pratica cosa prevede la legge, tenendo conto che “prevenire è meglio che curare”: talvolta basta solo il buon senso per evitare pasticci.

Ma cosa comporta una errata detenzione del nostro cane?

Ci può rendere responsabili sia civilmente che penalmente.

Iniziamo da una breve analisi in ambito penale.

La relativa omessa o errata custodia che cagiona un danno ad una persona può integrare il reato di lesione colposa previsto e punito dall’art. 590 del Codice Penale.

A Tropea, nel 2016, una donna aprendo il cancello elettrico di casa non si accorge che il suo cane di grossa taglia esce per strada e aggredisce un passante con il suo quattrozampe al seguito.

Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza emessa nel 2019, dichiara colpevole la donna per il delitto di lesione colposa alla pena di 800 euro di multa: condanna confermata in Cassazione, con sentenza n. 13464\2020, con rigetto del ricorso proposto da quest’ultima.

Secondo i giudici la donna non ha custodito con le debite cautele il proprio cane, evitando che lo stesso potesse uscire appena aperto il cancello.

Non importa se il cane fosse legittimamente tenuto libero nella proprietà privata perché, come da motivi della sentenza citata il detentore di un animale, quindi non per forza il proprietario effettivo, è responsabile nella custodia del medesimo e deve necessariamente evitare che lo stesso possa arrecate danni a terze persone, cose o animali.

Ma la domanda sorge spontanea: si è responsabili anche se il cane non è solitamente ”pericoloso”?

 Per legge la risposta è sì.

Come viene confermato dalla Cassazione, risulta necessario adottare tutte le opportune cautele anche se il nostro cane è di  indole mansueta.

E se il cane che aggredisce è in quel momento affidato a un soggetto diverso dal proprietario?

Scatta comunque il reato: la responsabilità penale è personale e, quindi, in caso di lesione colposa dovuta alla mancata o errata custodia di un animale, chi ne risponde è il soggetto che al momento del fatto ne ha la “disponibilità”, intesa come custodia, sia a titolo gratuito che a pagamento.

Così, per esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza del 2018, ha confermato la condanna nei confronti di un uomo, detentore di un cane e non relativo proprietario, per lesioni colpose avendo il quattrozampe morso al polpaccio una donna per strada.

L’uomo aveva tentato di difendersi anche sostenendo la mancanza di un rapporto di proprietà con l’animale, intestato mediante microchip ad altra persona: tuttavia i giudici, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermano la responsabilità di colui che, nel momento del fatto, aveva in custodia il cane, risultando irrilevante il dato della registrazione in anagrafe canina, “atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona”.

Analizziamo ora la responsabilità in ambito civile.

La responsabilità civile per danno cagionato da animali non è una responsabilità morale, etica, da intendersi come “prendersi cura di”. E’ una responsabilità che comporta l’obbligo di risarcire il danno eventualmente determinato dal proprio animale, prescindendo dall’elemento soggettivo, dall’elemento della rimproverabilità (colpa) del proprietario.

Una responsabilità che si palesa in diversi ambiti e non è riducibile alla stereotipata immagine del cane che morde una persona. Pensiamo ai danni arrecati alla fauna selvatica; ai danni da animali al pascolo; ai danni determinati da cani randagi; ai danni nell’ambito della circolazione di veicoli; ai danni cagionati da attraversamento di animali in autostrada; danni cagionati da animali in ambito condominiale; danni in ambito di attività equestre.

Tutto, o quasi tutto, ruota intorno ad una disposizione del nostro codice civile, di indubbia matrice antropocentrica: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e’ responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Mettiamo sotto la lente di ingrandimento questa norma. 

Non rilevano le caratteristiche dell’animale come anche la sua potenziale pericolosità. Neppure l’eventuale fuga o smarrimento. Neppure rileva che l’animale abbia cagionato il danno con un comportamento inconsueto e imprevedibile (riconoscendogli una risaputa mansuetudine). Deve esserci una partecipazione attiva alla causazione dell’evento dannoso. Ergo, se taluno inciampa sul corpo del cane, tra l’altro di notevole mole, accovacciato in modo ben visibile all’interno di un esercizio commerciale, non può chiedere i danni al suo proprietario. Si badi bene che non deve necessariamente riscontrarsi un contatto fisico tra animale e danneggiato essendo sufficiente che il fatto posto in essere dall’animale si ponga come causa primaria dell’evento (indietreggio per l’avvicinarsi minaccioso di un cane e inciampo nel gradino che non vedo).

Il presupposto di attribuzione della responsabilità si fonda sulla mera relazione di fatto intercorrente con l’animale e non discende dall’azione umana. Come anticipato, è’ irrilevante qualsiasi indagine circa colpa, diligenza, prudenza, perizia in capo all’umano.

Solo il caso fortuito salva può salvare il proprietario dell’animale laddove per caso fortuito si intende un fattore esterno alla causazione del danno che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo. Rientra in tale ambito il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato che abbiano avuto comunque efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Il danneggiato, per ottenere il risarcimento, deve solo dimostrare il nesso di causa tra il fatto dell’animale e il danno subito: in mancanza di questo la sua domanda andrà rigettata.

Nel caso in cui il danneggiato riesca a dimostrare quanto sopra, il danneggiante dovrà dimostrare la presenza del caso fortuito per non essere ritenuto responsabile.

Vediamo ora un caso pratico, esplicativo dei concetti esposti.

Il cane di Tizio aggredisce la signora delle pulizie facendola cadere dalla scala dalla quale era intenta a pulire delle finestre che davano sul giardino di casa. Viene invocata la responsabilità di Tizio ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma la domanda viene respinta in quanto il danneggiato non è stato in grado di ottemperare – sia in primo che secondo grado- al proprio onere probatorio e dunque dimostrare il nesso causale. La Corte di Cassazione nella sentenza civ. n. 30519/2019, spiega che difettavano le prove testimoniali in favore della domestica. E spiega ancora che l’onere probatorio gravante sul danneggiato è ben più semplice di quello del proprietario dell’animale, o comunque del soggetto che ne risponde ai sensi della norma citata: infatti il danneggiante, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

Ma prima di arrivare all’onere gravante sul proprietario, bisogna che il danneggiato faccia la sua parte.

 Nel caso esposto, è proprio questo il problema: la danneggiata aveva dedotto di essere caduta dalla scala, ed essersi conseguentemente ferita, per colpa del cane, ma non era stata in grado di dimostrare questa sua affermazione. Una prova che può essere fornita con qualunque mezzo, anche per testimoni ed anche per presunzioni. Ma in qualche modo va pur fornita, e, a quanto si può capire dalla sentenza di legittimità, l’unico teste portato dall’attrice aveva persino smentito la sua tesi.

Il consiglio principale, come abbiamo indicato nella premessa del nostro articolo, è quello di prevenire qualsiasi potenziale pericolo.

Affidiamoci a un buon educatore cinofilo, a prescindere dal tipo di cane che abbiamo. Conoscere il comportamento del quattrozampe e sapere come comportarci in determinate situazioni è fondamentale.

Stipuliamo una copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dal possesso e detenzione di un animale.

Teniamolo sempre al guinzaglio su strada o luogo pubblico, come prevede la legge e assicuriamoci, prima di varcare la soglia dell’area cani, di trovarci di fronte a cani compatibili e, soprattutto, a detentori “intelligenti”.

A cura di

Avv. Filippo Portoghese

Avv. Claudia Taccani

Avvocato Filippo Portoghese:

Svolgo l’attività di avvocato civilista con studio in Milano,  dedicata in modo quasi prevalente alle problematiche del diritto e benessere degli animali, diritto. veterinario, contrasto alla malpratica veterinaria e responsabilità civile sempre nell’ambito veterinario e di diritto degli animali.

 Dal  2003 collaboro   in qualità di avvocato presso l’Associazione di Consumatori Altroconsumo e dal 2015 sono referente -insieme alla collega Claudia Taccani- del servizio di consulenza legale dedicato al diritto degli animali sempre presso l’Associazione di Consumatori Altroconsumo.

Ho da sempre svolto -e svolgo ancora – l’insegnamento in materie giuridiche. Partecipo a trasmissioni televisive e radiofoniche che affrontano problematiche relative al diritto e tutela degli animali. Partecipo come relatore a convegni in materia di animal law .

Nel 2017 divento prima socio e poi membro del comitato direttivo di Animal Law, associazione non-profit per l’avanzamento della tutela legale degli animali. Nel 2018 vengo nominato Portavoce della stessa associazione Animal Law per la quale scrivo e pubblico articoli di natura giuridica sulla rivista Diritti Animali (www.dirittianianimali.eu).

Sono collaboratore della rivista online Shan Newspaper per la quale scrivo articoli su temi animalisti.

Sono socio, volontario e docente presso Associazione Valeria il cui impegno è dedicato e rivolto in favore dei giovani e degli studenti relativamente al tema della legalità.

 Collaboro come avvocato con GAIA LEX, costola di Gaia Animali & Ambiente presieduta dall’amico Edgar Meyer.

Avvocato Claudia Taccani:

Avvocato del Foro di Milano collabora con l’associazione OIPA Italia -Organizzazione Internazionale Protezione Animali – è responsabile dello Sportello Legale e Portavoce del Presidente. Segue per OIPA diversi procedimenti penali in ambito di tutela degli animali mediante la costituzione come parte civile dell’Associazione.

Segue, insieme all’avv. Filippo Portoghese, alcune cause in ambito di diritto civile aventi ad oggetto contestazioni di malpratica veterinaria, vertenze sulla proprietà di un animale e di responsabilità civile derivante dalla detenzione di animali.

Presta consulenza legale in ambito stragiudiziale sulla contrattualistica per professionisti di settore tra cui dog sitter e centri di formazione cinofila.

Co-autrice insieme a Edgar Meyer del libro “Quattrozampe in tribunale. Storie di animali e uomini alle prese con la legge” edizione Stampa Alternativa. Conduttrice televisiva in alcune trasmissioni sul diritto animali tra cui “Zampe Pulite”su Telecolor, “Dalla loro parte” nella trasmissione “L’Arca di Noè” su canale 5 e nella trasmissione “Diritto & Rovescio” su Amici Animali TV.

Autrice di diversi articoli per riviste specializzate tra cui “Quattrozampe” e l’“Arca di Noe’” , autrice  di diversi contributi per il sito www.studiocataldi.it

Articolo in collaborazione e presente su: The Bulldogs Hill