
Danno non patrimoniale da morte del cane
Risarcimento dovuto dal proprietario del cane tenuto al guinzaglio, che aggredisce ed uccide l’animale del vicino, libero nell’area adiacente l’ingresso della proprietà privata non recintata

Lungi dall’essere ritenuto una mera “cosa”, il cane deve essere considerato alla stregua di un vero e proprio “compagno di vita” per l’uomo. Pertanto, la perdita dell’animale da affezione è potenzialmente idonea a far scattare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche al di fuori dei casi di lesione conseguenti a un reato. Lo ha precisato il Tribunale di Novara nella sentenza n. 191/2020 (giudice Gabriella Citro) riconoscendo il ristoro al proprietario di un volpino di Pomerania sbranato dal rottweiler dei vicini.Molto si è discusso di questa importante sentenza del Tribunale di Novara e del coraggio della Dott.ssa Citro che motiva in maniera egregia il suo dispositivo. Posta dai più l’attenzione sulla risarcibilità e quantificazione del danno derivato da omessa custodia e reato o fatto illecito, l’aspetto che invece ha attirato il mio interesse è stato quello del ricondurre l’obbligo al risarcimento al reato di uccisione 544 bis c.p. (Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni). Pur trattandosi di un giudizio civile il Giudice analizza l’elemento soggettivo del reato e soprattutto l’aspetto del dolo generico, interpretazione data dalla Cassazione 44822/2007 ravvisandolo nell’espressione “senza necessità” e ricomprendendo dunque anche il dolo eventuale, ovvero quella chiara rappresentazione nella mente dell’agente, della eventualità che si verifichi l’evento morte ma che, nonostante ciò, non gli impedisca di agire o fare nulla per evitarlo e l’evento accade. Interessante l’analisi dettagliata della dinamica, ricostruita attraverso le testimonianze, che ha convinto il Giudice a ritenere penalmente responsabile il proprietario del rottweiler al guinzaglio che ha ucciso il pomeranian libero. Nessuna fatalità, nessun evento eccezionale che spezzi il nesso causale tra la condotta e l’evento morte, nonostante, a dire del convenuto, fosse il piccolo volpino libero ad aver provocato il molosso. ( fatto per altro non dimostrato). Una precisa e chiara disamina dell’accettazione del rischio da parte del proprietario del cane aggressore, che dalla sua condotta sarebbe derivata l’ingiustificata morte dell’animale. Si aggiunga poi il fatto che il proprietario del rottweiler, non solo non si è premurato di accertarsi delle condizioni della piccola vittima sul momento, non ha prestato soccorsi, ma anzi se n’è andato urlando “Tanto se muori te ne compri un altro”….. E ancora, è stato dimostrato che il convenuto ha omesso di mettere in atto tutte quelle cautele che avrebbero evitato il tragico evento: scarsa diligenza nella condotta, scelta di passare proprio davanti l’area adiacente la proprietà del vicino di casa, pur consapevole della presenza del piccolo cane abbaione col quale aveva avuto precedenti di tentata aggressione. In definitiva, l’analisi del comportamento del proprietario del rottweiler prima, durante e dopo l’evento, ha portato il Giudice a ritenere che non si trattasse di semplice azzardo, ma di un atteggiamento di volizione dell’evento lesivo, inteso in senso ampio, ossia comprensivo dell’accettazione consapevole della concreta eventualità del suo verificarsi in conseguenza della condotta posta in essere.On line potete trovare molto sulla quantificazione del danno e sul perché della nascita dell’obbligazione, ma forse, un insegnamento ulteriore andrebbe tratto da questa sentenza. I Giudicanti partono ormai dal principio quasi granitico che SI È SEMPRE RESPONSABILI DELLE CONDOTTE DEI CANI CHE ABBIAMO IN GESTIONE. La causa giustificativa del caso fortuito, inevitabile, forza maggiore ,stato di necessità o pandemia…. diventa così vieppiù difficile da dimostrare. Da qui l’invito sincero a sottoscrivere una assicurazione che copra i danni provocati dai cani di proprietà.Sentenza disponibile.
Autore
Autore Avv. Francesca Capodagli